Art. 2913 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2913 c.c. (Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato)
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.