Art. 2911 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2911 c.c. (Beni gravati da pegno o ipoteca)
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni. § 2 Degli effetti del pignoramento