Art. 29-ter DPR 445-2000
Da Diritto Pratico.
Art. 29-ter DPR 445-2000 (Uso di pseudonimi)
[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. ]