Art. 28 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 28 disp.att.c.p.p. (Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia. 1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.