Art. 28 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 28 disp.att.c.p.c. (Registri di cancelleria)
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.