Art. 28 disp.att.c.p.c.

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Art. 28 disp.att.c.p.c. (Registri di cancelleria) approfondisci

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.