Art. 28 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 28 DPR 495-1992 (Rif. Art. 18 DLT 285-1992 - Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati) approfondisci

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

* vai all'articolo precedente: Art. 27 DPR 495-1992 (Rif. Art. 17 DLT 285-1992 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati)
* vai all'articolo successivo: Art. 29 DPR 495-1992 (Rif. Art. 20 DLT 285-1992 - Ubicazione di chioschi od altre installazioni)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.