Art. 288 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 288 c.p. (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero) approfondisci

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.