Art. 2889 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2889 c.c. (Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche) approfondisci

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.