Art. 2885 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2885 c.c. (Cancellazione sotto condizione)
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.