Art. 287 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 287 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure interdittive ) approfondisci

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.