Art. 287 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 287 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure interdittive )
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.