Art. 287 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 287 c.p.c. (Casi di correzione)
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.