Art. 287 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 287 DPR 495-1992 (Rif. Art. 106 DLT 285-1992 - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso) approfondisci

1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

* vai all'articolo precedente: Art. 286 DPR 495-1992 (Rif. Art. 106 DLT 285-1992 - Timoni delle macchine agricole trainate)
* vai all'articolo successivo: Art. 288 DPR 495-1992 (Rif. Art. 106 DLT 285-1992 - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole)

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