Art. 285 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 285 c.p. (Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.