Art. 285 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 285 c.p. (Devastazione, saccheggio e strage) approfondisci

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.