Art. 285 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 285 DPR 495-1992 (Rif. Art. 106 DLT 285-1992 - Occhioni delle macchine agricole trainate) approfondisci

1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;
E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;
E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1.500 kg;
F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.000 kg;
F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

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