Art. 285 DLT 209-2005

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Art. 285 DLT 209-2005 (Fondo di garanzia per le vittime della strada) approfondisci

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
- per l'anno 2006, nella misura del 2,50% dall'art. 1, D.M. 13 gennaio 2006;
- per l'anno 2007, nella misura del 2,50% dall'art. 1, D.M. 15 dicembre 2006;
- per l'anno 2008, nella misura del 2,50% dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2007;
- per l'anno 2009, nella misura del 2,50% dall'art. 1, comma 1, D.M. 23 dicembre 2008.
- per l'anno 2010, nella misura del 2,50% dall'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009;
- per l'anno 2011, nella misura del 2,50% dall'art. 1, D.M. 30 novembre 2010;
- per l'anno 2012, nella misura del 2,50% dall'art. 1, D.M. 5 dicembre 2011;
- per l'anno 2013, nella misura del 2,50% dall'art. 1, D.M. 12 dicembre 2012;
- per l'anno 2014, nella misura del 2,50% dell'art. 1, D.M. 4 dicembre 2013.