Art. 2858 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2857 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2859 c.c.

Art. 2858 c.c. (Facoltà del terzo acquirente) approfondisci

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.