Art. 2852 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2852 c.c. (Grado dell'ipoteca)
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.