Art. 2848 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2848 c.c. (Nuova iscrizione dell'ipoteca) approfondisci

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.