Art. 2848 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2848 c.c. (Nuova iscrizione dell'ipoteca)
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.