Art. 2840 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2840 c.c. (Certificato dell'iscrizione) approfondisci

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.