Art. 2840 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2840 c.c. (Certificato dell'iscrizione)
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.