Art. 2838 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2838 c.c. (Somma per cui l'iscrizione è eseguita) approfondisci

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.