Art. 2830 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2830 c.c. (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e)
dell'eredità giacente).
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.