Art. 282 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria )
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.