Art. 2828 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2828 c.c. (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale)
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.