Art. 2828 c.c.

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Art. 2828 c.c. (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale) approfondisci

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.