Art. 2820 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2820 c.c. (Sentenze straniere)
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.