Art. 2817 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2816 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2818 c.c.

Art. 2817 c.c. (Persone a cui compete) approfondisci

Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale