Art. 2813 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2813 c.c. (Pericolo di danno alle cose ipotecate) approfondisci

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.