Art. 2813 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2813 c.c. (Pericolo di danno alle cose ipotecate)
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.