Art. 281-ter c.p.c.

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Art. 281-ter c.p.c. (Poteri istruttori del giudice) approfondisci

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.