Art. 281-ter c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 281-ter c.p.c. (Poteri istruttori del giudice)
Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.