Art. 2809 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2809 c.c. (Specialità e indivisibilità dell'ipoteca)
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.