Art. 2809 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2809 c.c. (Specialità e indivisibilità dell'ipoteca) approfondisci

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.