Art. 2806 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2805 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2807 c.c.

Art. 2806 c.c. (Pegno di diritti diversi dai crediti) approfondisci

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.