Art. 2804 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2804 c.c. (Assegnazione o vendita del credito dato in pegno)
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.