Art. 2804 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2804 c.c. (Assegnazione o vendita del credito dato in pegno) approfondisci

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.