Art. 2802 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2802 c.c. (Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche)
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.