Art. 2800 c.c.

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Art. 2800 c.c. (Condizioni della prelazione) approfondisci

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.