Art. 2800 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2800 c.c. (Condizioni della prelazione)
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.