Art. 27 Specifiche tecniche PCT
Art. 27 Specifiche tecniche PCT (Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico - Rif. art. 30 DM 44-2011)
1. La Richiesta di Pagamento Telematico, relativa al versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento attraverso un identificativo univoco di cui al successivo comma 5;
contiene i dati identificativi del soggetto che esegue il pagamento, contiene una parte riservata per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;
viene predisposta dal soggetto che procede al pagamento ed inviata dal portale dei servizi telematici al Nodo dei Pagamenti-SPC;
2. La Ricevuta Telematica è restituita al soggetto che ha eseguito il pagamento a fronte di ogni singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento;
trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso relative alla parte riservata a disposizione della PA
3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica di cui al comma 2, la sottoscrive - ai sensi dell'art 30, comma 5 del regolamento - con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di certificazione allo scopo messa a disposizione dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
4. Al fine di qualificare in maniera univoca il pagamento all'interno del dominio giustizia, è definito l'identificativo univoco di pagamento secondo i formati previsti dalle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179.
5. Lo IUV è generato esclusivamente dal portale dei servizi telematici attraverso l'invocazione di un web service di cui all'art 26, comma 5 e ha il seguente formato, dove:
<check digit> costituisce il codice numerico di controllo;
<identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate: ; la sezione assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione rappresenta il sistema a cui è destinata la ricevuta; la sezione contiene un codice 'non ambiguo' all'interno del dominio entro il quale viene generato.
6. Lo IUV viene inserito nella struttura RPT e viene restituito invariato al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all'interno della RT.
7. Al momento dell'accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla, attraverso l'identificativo univoco, che la ricevuta telematica non sia stato già utilizzata per altri servizi di pagamento e, in caso di esito positivo del controllo, la ricevuta viene marcata al fine di non permetterne il riutilizzo.