Art. 27 DLT 38-2000

Da Diritto Pratico.

Art. 27 DLT 38-2000 (Banca dati) approfondisci

1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.

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* vai all'articolo successivo: Art. 28 DLT 38-2000 (Rideterminazione dei contributi)

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