Art. 27 DLT 209-2005

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Art. 27 DLT 209-2005 (Rispetto delle norme di interesse generale) approfondisci

1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.