Art. 2784 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2784 c.c. (Nozione)
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.