Art. 2784 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2784 c.c. (Nozione) approfondisci

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.