Art. 2783-bis c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2783 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2783-ter c.c.

Art. 2783-bis c.c. (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli) approfondisci

articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio).
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonchè dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.76