Art. 277 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 277 c.p.p. (Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari)
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.