Art. 276 DLGS 14-2019

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Art. 276 DLGS 14-2019 (Chiusura della procedura) approfondisci

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.