Art. 2763 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2763 c.c. (Crediti per canoni enfiteutici)
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purchè si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.