Art. 275 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 275 c.p. (Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico) approfondisci

, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno .]