Art. 2757 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2757 c.c. (Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione)
agricola).
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.