Art. 2753 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2752 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2754 c.c.

Art. 2753 c.c. (Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per) approfondisci

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.