Art. 2753 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2753 c.c. (Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per)
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.