Art. 2744 c.c.

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Art. 2744 c.c. (Divieto del patto commissorio) approfondisci

E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.