Art. 2741 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2741 c.c. (Concorso dei creditori e cause di prelazione)
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.