Art. 2728 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2728 c.c. (Prova contro le presunzioni legali)
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.