Art. 2721 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2721 c.c. (Ammissibilità: limiti di valore)
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.