Art. 2718 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2717 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2719 c.c.

Art. 2718 c.c. (Valore probatorio di copie parziali) approfondisci

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.