Art. 2718 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2718 c.c. (Valore probatorio di copie parziali)
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.