Art. 26 DLT 171-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 26 DLT 171-2005 (Certificato di sicurezza)
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
* vai all'articolo precedente: Art. 25 DLT 171-2005 (Bandiera nazionale e sigle di individuazione)
* vai all'articolo successivo: Art. 27 DLT 171-2005 (Natanti da diporto)