Art. 2697 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2697 c.c. (Onere della prova) approfondisci

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.